Art. 3
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
In vigore dal 2 apr 2014
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;32#art-3