Capo V

Art. 38

Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici

In vigore dal 29 mar 2014
Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attività di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. 2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche; b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche. 3. Il Comitato è composto da: a) un rappresentante del Ministero; b) due rappresentanti della facoltà di medicina veterinaria; c) due rappresentanti delle facoltà di altre discipline scientifiche; d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; f) un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. 4. Il Comitato può avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione. 5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. I risultati dell'attività del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-38

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