Capo IV
Art. 34
Sintesi non tecniche dei progetti
In vigore dal 29 mar 2014
1. Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene:
a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26#art-34