Capo I›Sez. I
Art. 5
Organico dei magistrati del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
In vigore dal 28 feb 2014
1. All' del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine della prima copertura del settantacinque per cento dell'organico del personale di magistratura del tribunale di Napoli nord e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale non è richiesto il requisito del termine triennale di cui all'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. In ogni caso, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri di legittimazione e di selezione per la copertura dell'organico degli uffici giudiziari di cui al primo periodo.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14#art-5