Capo I›Sez. I
Art. 4
Liste dei giudici popolari
In vigore dal 28 feb 2014
1. Le liste dei giudici popolari già formate a norma dell'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano idonee per la costituzione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;14#art-4