Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 apr 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Balduzzi, Ministro della salute Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;32#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo