Art. 2 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 2

2 / 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 apr 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Balduzzi, Ministro della salute Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;32#art-2