Capo III

Art. 25

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 2 feb 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Cancellieri, Ministro dell'interno Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2#art-25

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Art. 25 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo