Capo III
Art. 25
25 / 25Disposizioni finanziarie
In vigore dal 2 feb 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2#art-25