Art. 4
Collaborazione istituzionale
In vigore dal 14 dic 2012
1. L'assessorato regionale dell'economia, Dipartimento delle finanze e del credito, e la Banca d'Italia collaborano, nell'esercizio delle rispettive competenze sulle banche a carattere regionale, ferma restando la titolarità dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione bancaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-4