Art. 3
Osservatorio regionale sul credito
In vigore dal 14 dic 2012
1. La Regione riceve dalla Banca d'Italia i dati necessari per le finalità dell'Osservatorio regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia fornisce all'assessorato regionale dell'economia i dati concernenti l'operatività delle banche aventi sede legale in Sicilia, aggregati per tipologia di banca, e quella di tutti gli sportelli bancari presenti in Sicilia; i dati forniti garantiscono il flusso informativo che la Regione ha acquisito sino all'entrata in vigore del presente decreto. Il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione dei dati sono definiti mediante accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia. In ogni caso i dati di cui al presente comma sono forniti entro i limiti previsti dall'ordinamento in materia di segreto d'ufficio e di segreto relativo alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-29;205#art-3