Art. 3
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
In vigore dal 13 nov 2012
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie
1. All'articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: «, e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-11;184#art-3