Art. 3

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

In vigore dal 13 nov 2012
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie 1. All'articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: «, e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-11;184#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. — Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie | Portale Normativo