Art. 2

Modifiche al codice civile

In vigore dal 13 nov 2012
1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una società di revisione legale»; c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse; d) all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo è soppresso. 2. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441,» sono soppresse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-11;184#art-2

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