Art. 7

Personale di polizia giudiziaria

In vigore dal 13 set 2012
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. 2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155#art-7

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