Art. 10
Clausola di invarianza
In vigore dal 13 set 2012
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155#art-10