Art. 10

Clausola di invarianza

In vigore dal 13 set 2012
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155#art-10

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Art. 10 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. — Clausola di invarianza | Portale Normativo