Art. 22
Indicatori
In vigore dal 14 set 2012
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità nonché a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.
2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonché degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-22