Art. 21
Agricoltura biologica
In vigore dal 14 set 2012
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150#art-21