Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

In vigore dal 23 ago 2012
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) è aggiunta, in fine, la seguente: «ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.». 2. All', comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto». 3. All' del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»; b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»; c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»; d) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.». 4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.». 5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati. — Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 | Portale Normativo