Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
In vigore dal 23 ago 2012
1. All', comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;»;
b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
2. All' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».
3. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
4. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-30;130#art-3