Capo I
Art. 36
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
In vigore dal 1 giu 2012
Obblighi in materia di accesso e di uso
di determinate risorse di rete
1. La lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;".
2. La lettera f) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;".
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.".
4. La lettera a) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ".
5. La lettera c) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;".
6. La lettera d) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;".
7. Dopo il comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all' del presente Codice.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-36