Capo I

Art. 36

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

In vigore dal 1 giu 2012
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. La lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;". 2. La lettera f) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;". 3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.". 4. La lettera a) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai condotti; ". 5. La lettera c) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;". 6. La lettera d) del comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;". 7. Dopo il comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente: "3-bis. L'Autorità può, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all' del presente Codice.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 36 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete | Portale Normativo