Capo I

Art. 30

Concessioni e autorizzazioni preesistenti

In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli e all'allegato n. 1 del presente Codice.". 2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-30

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Art. 30 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Concessioni e autorizzazioni preesistenti | Portale Normativo