Capo I
Art. 30
30 / 82Concessioni e autorizzazioni preesistenti
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l'articolo 14-bis, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso preesistenti sono resi conformi agli e all'allegato n. 1 del presente Codice.".
2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso già in vigore, il Ministero, sentita l'Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell'Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-30