Art. 24

Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l' è inserito il seguente: «Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall' con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-24

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Art. 24 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo