Capo II

Art. 13 ter

Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

In vigore dal 29 mag 2026
1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, è fatto divieto di: a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca; b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a); c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attività a bordo in qualità di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN. 2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorità competenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-13-ter

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