Libro II›Titolo V›Capo V
Art. 97
Consultazione della banca dati nazionale unica
In vigore dal 31 dic 2023
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall', comma 1-bis, da:
a) i soggetti indicati dall', commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-97