Libro IITitolo VCapo V

Art. 97

Consultazione della banca dati nazionale unica

In vigore dal 31 dic 2023
1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall', comma 1-bis, da: a) i soggetti indicati dall', commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali. c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-97

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Art. 97 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Consultazione della banca dati nazionale unica | Portale Normativo