Libro IITitolo VCapo V

Art. 96

Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

In vigore dal 26 nov 2014
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica». 2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all', comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-96

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Art. 96 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia | Portale Normativo