Capo I
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
In vigore dal 6 ott 2011
Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150#art-5