Art. 5 · Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
Capo I

Art. 5

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Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

In vigore dal 6 ott 2011
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
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