Titolo II
Art. 31
Adozione del bilancio d'esercizio
In vigore dal 10 ago 2011
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' , e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' , ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale.
Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'.
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-31