Titolo II

Art. 30

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

In vigore dal 1 gen 2015
1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell' è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell', è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall', comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-30

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