Art. 4
Modalità attuative
In vigore dal 26 mag 2011
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento:
a) all'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all', da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all', con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all', comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all', commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all';
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all', comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo ;
f) alle disposizioni relative alle modalità di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all', commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all';
h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all', commi 1 e 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-21;67#art-4