Art. 2
Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione
In vigore dal 1 gen 2017
1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all', il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all' entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016.
b-bis) entro il 1º marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
b-ter) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all' e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall', con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo , sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all', comma 1;
h) comunicazioni di cui all', comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all', all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all', vengono adottate modalità di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attività di cui all'.
6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-21;67#art-2