Titolo IV
Art. 19
Ulteriori compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche
In vigore dal 25 mar 2012
1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all' del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l'obiettivo di assicurare l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'.
2. Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente Con la medesima periodicità di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-19