Titolo IV

Art. 16

Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche

In vigore dal 29 mar 2011
1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all', comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l'entrata in esercizio delle medesime opere. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui all', comma 4, nonché gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all'interno del territorio provinciale. 3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione dell', comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28#art-16

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