Art. 8

Responsabilità dell'importatore

In vigore dal 23 mar 2011
1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di: a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile; b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. — Responsabilità dell'importatore | Portale Normativo