Art. 8
8 / 20Responsabilità dell'importatore
In vigore dal 23 mar 2011
1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi è un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto immesso sul mercato ovvero messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
b) detenere e rendere disponibile la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15#art-8