Art. 52
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-52