Art. 57
Norme transitorie e finali
In vigore dal 25 gen 2011
1. Il decreto di cui all', comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', comma 1, lettera d), è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all', comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall', è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le regole tecniche di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall', sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le regole tecniche di cui all', comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, salvo quanto già disposto in materia di firma digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il decreto di cui all', comma 3-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall', sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto di cui all', comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall' è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall', entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. La disposizione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
14. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', sono predisposte entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
15. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall', sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «DigitPA».
19. DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli , comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell', comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici.
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, Il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-57