Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le comunicazioni di cui all', comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli , comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-5