Art. 5 · Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 5

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Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le comunicazioni di cui all', comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli , comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
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