Art. 35
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-35