Art. 32

Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»; b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all', comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-32

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