Art. 2

Consegna dei beni

In vigore dal 25 feb 2011
1. I competenti uffici dell'Agenzia del demanio provvedono alla consegna alla Regione del bene di cui all'. 2. Il verbale di consegna costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione del bene immobile trasferito ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;266#art-2

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