Art. 1

Trasferimento di beni

In vigore dal 25 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. È trasferito alla Regione siciliana il Castello della Colombaia di Trapani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;266#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento, alla Regione, del Castello della Colombaia di Trapani. — Trasferimento di beni | Portale Normativo