Art. 3

Effetti del trasferimento

In vigore dal 18 feb 2011
1. Il trasferimento dei beni di cui all', con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. 2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. — Effetti del trasferimento | Portale Normativo