Art. 2
Operazioni di consegna
In vigore dal 18 feb 2011
1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.
3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.
4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255#art-2