Art. 33

Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 25 dic 2010
(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-03;205#art-33

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Art. 33 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. — Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 | Portale Normativo