Art. 28
Attività di sgombero della neve
In vigore dal 25 dic 2010
(Attività di sgombero della neve)
1. Dopo l'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
“Articolo 214-bis
(Sgombero della neve)
1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183.”.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-03;205#art-28