Art. 3

In vigore dal 18 nov 2010
1. Il Presidente della sezione ripartisce le diverse funzioni della sezione tra collegi individuati per materie. 2. I collegi sono composti da quattro magistrati; alla loro composizione provvede annualmente il Presidente della sezione. Alla composizione dei collegi si procede tenendo conto della specificità delle materie di cui al comma 1 e della specializzazione dei magistrati. 3. Il presidente attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito dell'indagine di controllo sulla gestione alla sezione regionale, ove ne abbia competenza, ai fini delle deliberazioni, delle relazioni e dell'assunzione delle altre deliberazioni di cui all', comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179#art-3

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Art. 3 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti. | Portale Normativo