Art. 1

In vigore dal 18 nov 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010; Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva, espresso nell'adunanza del 29 luglio 2010, ai sensi dell' del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto legislativo: 1. È istituita la sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta. 2. La sezione di controllo regionale esercita, nel rispetto dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell', commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati anche sulla base delle richieste della regione, il controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al Consiglio regionale, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne agli organi rappresentativi di detti enti. 3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione, valuta le deduzioni delle amministrazioni controllate, evidenziandole nei referti di cui sopra, ed esamina i risultati dei controlli interni eventualmente effettuati. Il controllo comprende anche la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari; tale attività deve adeguarsi ai sistemi di controllo espressamente previsti collateralmente ai sistemi gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea. 4. La sezione delibera il programma annuale di cui al comma 2, tenendo conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli. 5. La sezione, a richiesta del Consiglio regionale, procede alla valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportino spese riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso; a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica. La sezione può fare autonoma applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. Le funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee. 6. La sezione inoltre esercita, ai sensi delle disposizioni vigenti, il controllo sugli atti e attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione. 7. Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente derogate o modificate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti. | Portale Normativo